Art. 59.
(Norme applicabili).

      1. Nel procedimento d'appello si osservano tutte le norme dettate per il procedimento di primo grado, compresi gli articoli 47 e 48, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo e negli articoli 60 e seguenti.
      2. Nel giudizio d'appello relativo alle istanze di sospensione in primo grado il collegio provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Dopo la decisione gli atti devono essere trasmessi senza indugio al giudice di primo grado, che deve provvedere per la fissazione dell'udienza.